Art. 6.
(Interventi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

      1. A decorrere dall'anno 2007 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde alle istituzioni scolastiche, entro il limite massimo di spesa complessiva di 1 milione di euro, contributi a parziale copertura delle spese sostenute per i viaggi di istruzione da queste organizzati e realizzati, che abbiano come scopo la partecipazione alle attività di cui all'articolo 4, comma 3.
      2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 sono determinate con un regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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